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Ecco cosa è necessario ricordare per lasciarsi il lavoro alle spalle e godersi in pace le vacanze

Post n°5046 pubblicato il 06 Agosto 2011 da cile54

Ferie: Vademecum per sapere come muoversi tra diritti, doveri, durata, contratti e cig 

Il diritto alle ferie e la loro durata. Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile a "ferie annuali retribuite" e ciò al fine di consentirgli il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personali e familiari. Un diritto inalienabile sancito dal codice civile e dalla Carta Costituzionale. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno o se il lavoratore è in prova e vengono godute "nel tempo che l’imprenditore stabilisce", informandone "preventivamente" il lavoratore.

Tuttavia l’azienda deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, realizzando un equo interesse. Salvo diversa previsione dei contratti di lavoro o per particolari esigenze produttive dell’impresa, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione delle stesse e, nel caso di impossibilità, per il residuo, nei diciotto mesi successivi a tale anno. Il periodo deve essere possibilmente continuativo, in considerazione delle loro finalità. Le ferie non sono monetizzabili.

Le ferie non godute non possono essere monetizzate. È quanto detta il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, che ha recepito alcune direttive europee in materia di diritto del lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto.

I contratti collettivi. I contratti nazionali e gli accordi aziendali possono stabilire termini diversi riguardo la durata e il godimento delle ferie stesse: spesso prevedono un esame congiunto tra le rappresentanze sindacali per fissare il piano feriale. Nell’ambito delle ferie collettive, quelle nelle quali il datore manda in ferie tutto o parte del personale, al lavoratore viene comunque garantita la possibilità di scegliere un congruo periodo di tempo. Il contratto dell’industria metalmeccanica prevede la chiusura dell’attività lavorativa, cioè le ferie collettive, per stabilimento, per reparto, per scaglione. Nelle aziende con la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa e Rsu), il periodo delle ferie è fissato dalla direzione dopo avere esaminato, durante incontri aziendali, la compatibilità dei desideri dei lavoratori con le esigenze della produzione. Per le aziende, invece, prive di tale rappresentanza, rimane valido il potere del datore di lavoro di scegliere il periodo, naturalmente considerando i desideri dei lavoratori. La consultazione aziendale, prevista nei vari accordi collettivi, riesce meglio a soddisfare le esigenze di tutti. Tuttavia ci sono delle eccezioni. Il lavoro temporaneo per sua natura è difficilmente compatibile con l’effettivo godimento delle ferie: l’impresa assegna periodi a quei lavoratori di cui ha bisogno, solo per un determinato lasso di tempo. In tema di ferie, quindi, il principio di parità di trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti vale solo ai fini del calcolo della retribuzione delle ferie maturate e dell’indennità per quelle non godute. Diversa è la situazione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno lo stesso diritto a godere delle ferie dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Naturalmente in proporzione al periodo lavorativo prestato e salvo che ciò non sia incompatibile con le esigenze aziendali.

Lavoratori part time Per il diritto alle ferie retribuite dei lavoratori part time bisogna fare una distinzione tra contratto a tempo parziale "orizzontale" e "verticale". Nel part time orizzontale la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto a quella dei lavoratori full time, risulta in relazione all’orario giornaliero complessivo (si lavora, ad esempio, quattro ore invece di otto). Il principio di non discriminazione comporta che la durata delle ferie non sia diversa da quella riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno. Nel part time verticale, invece, l’attività lavorativa è svolta per tutto il normale orario di lavoro giornaliero, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. In questo rapporto di lavoro il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori full time, non viene riconosciuto integralmente, ma ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Lavoratori a domicilio I lavoratori – a tutti gli effetti subordinati – che svolgono la loro attività a casa o comunque in locali di loro pertinenza non possono godere delle ferie. Alla loro retribuzione viene comunque sommata un’apposita percentuale, stabilita dai contratti collettivi, a titolo di indennità per le ferie e le festività non godute.

Lavoratori domestici Per coloro che prestano la loro attività per meno di quattro ore continuative al giorno il codice civile prevede la fruizione di un minimo di otto giorni di riposo retribuito. Giorni che salgono a quindici, venti o venticinque (a seconda dell’anzianità di servizio o di inquadramento) nel caso di lavoratori che prestano la loro opera per più di quattro ore giornaliere.

Apprendisti I ragazzi di età inferiore a sedici anni che lavorano come apprendisti hanno diritto a un periodo più lungo di ferie, pari a trenta giorni. Il legislatore, infatti, ha particolare cura nel cercare di garantirne il sano sviluppo psicofisico.

Maternità Per le donne lavoratrici in maternità bisogna distinguere tra il congedo obbligatorio, che precede il parto, in cui matura il diritto alle ferie, e il periodo successivo, facoltativo, in cui invece questo diritto non matura.Vanno esclusi agli effetti della maturazione delle ferie anche i congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita.

Cassa integrazione Il periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario ridotto, il lavoratore matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione. Se al momento dell’entrata in cig dispone di ferie residue ancora non godute, bisogna distinguere tra:

- cig a zero ore: non sussiste la necessità di recuperare le energie psicofisiche cui sono destinate le ferie; il datore, quindi, può posticiparne la fruizione al momento della cessazione della cig e della conseguente ripresa dell’attività produttiva;

- cig parziale: non è legittimo differire la concessione di ferie residue perché va garantito al lavoratore il ristoro psicofisico per l’attività svolta, anche se ridotta.

Passaggio da un’amministrazione all’altra nel pubblico impiego Il passaggio diretto a seguito di mobilità ex dlgs n. 80/1998 integra una cessione di contratto; perciò il credito di ferie maturato alle dipendenze dell’ente di provenienza segue il dipendente anche presso il nuovo datore di lavoro il quale è, dunque, tenuto a riconoscerlo.

 

Franco Russo

coordinatore nazionale Uvl, Sistema servizi Cgil

05/08/2011  

fonte: www.rassegna.it

 
 
 
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Giorgiana Masi

Roma, 12 maggio 1977

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