Nel rispetto del provvedimento emanato, in data 8 maggio 2014, dal Garante per la protezione dei dati personali, (//www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884) si informa che questo sito potrebbe utilizzare cookies di terze parti di cui l’autore del blog non è responsabile. La piattaforma www.dsgalibero.it utilizza i cookie per rendere l’esperienza di navigazione più fruibile e funzionale ai propri visitatori. Questo blog é ospitato gratuitamente su piattaforma dsgalibero.it. La piattaforma fa uso di cookies (per saperne di più cliccare questo indirizzo://it.m.wikipedia.org/wiki/cookie) per fini statistici e di miglioramento del servizio. I dati sono raccolti in forma anonima e aggregata da dsgalibero.it e il titolare del blog non ha alcun accesso ai dettagli specifici (IP di provenienza o altro) dei visitatori. Questo blog é soggetto alla Privacy Policy. Si fa inoltre notare che continuare la navigazione su tutte le pagine di questo blog, comporta l’accettazione dei cookies. In alternativa é possibile rifiutare tutti i cookies cambiando le impostazioni del proprio browser. Per gestire o disabilitare i cookies, prendere visione del seguente sito: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Non essendo a conoscenza delle dinamiche specifiche della piattaforma, l’autore può affermare che il sito si avvale solo ed esclusivamente di cookies tecnici e possibili cookies di terze parti che sono indispensabili per fornire servizi ed effettuare analisi statistiche completamente anonime e di social icon che consentono di condividere gli articoli del blog sui social network. La pubblicità che è possibile vedere nel blog é inserita da dsgalibero.it e l’autrice non ha alcun rapporto o interesse con i prodotti e i servizi pubblicizzati e non riceve alcun compenso per il loro inserimento nel blog.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella informativa estesa
Magari potrei mettere al posto delle facce sull’immagine le faccione della fila dei nick copiati tra le visite che hanno segnalato per far oscurare blog e profili!!! proviamo?Poi magari una volta che si dimostra quanto siete disonesti e molesti etcetc si potrebbe anche fare moltooooooo di più, e sicuramente tutto il gioco sporco viene scoperto senza noia e pecorelle,visto che abbiamo trovato i pastori!!!
La cuci e veste bambole un grosso applauso a chi invece di usare delle pagine per farsi pubblicità passa maleducamente addirittura su tutti e 4 i miei profili dove è stata bloccata con i suoi nick.E non finisce qui fuffa che pizza
LISTA NERA FACILE-PER I SALTATORI LEGGI ACCOUNT-stalker (lett. pedinatore) in italiano si può dire molestatore (assillante), persecutore, tormentatore, (spesso anche attraverso le nuove tecnologie). Ha generato una nuvola di parole non registrate dai dizionari, ma diffuse in Rete e nel parlato ancora senza stabilizzazioni: stalkerare, stalkizzare, stalkerizzare, stalkeraggi
Notizia di reato
Si intende la narrazione, diretta o indiretta
nel corso di dichiarazioni, o la
rappresentazione in un documento, di un
fatto che costituisce reato, o ancora la
deduzione sulla base di elementi reali
diretti(ad es. tracce su cose o persone,
oggetti, etc.) che un reato è stato
commesso.
Reati procedibili d’ufficio
Sono tali quei reati in cui non vi è
bisogno della denuncia da parte della
persona offesa perché l’Autorità
giudiziaria possa procedere, risultando
sufficiente che al magistrato pervenga
la notizia di reato.
Obbligo di denuncia
Riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali
o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell’esercizio delle
loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato
perseguibile d’ufficio: ciò comporta che in tali casi la
notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e
senza ritardo all’Autorità competente,
anche quando non
sia individuata la persona cui il reato è attribuito
.
La
violazione dell’Obbligo di denuncia è penalmente
sanzionata
. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (Art. 331
c.p.) o Incaricati di Pubblico servizio (art. 334 c.p.)
senz’altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle
strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di
servizio instaurato;
nonché gli insegnanti delle scuole
pubbliche o private convenzionate.
Obbligo di denuncia 2
La legge impone al denunciante di fornire all’autorità
giudiziaria elementi idonei a corroborare l’ipotesi
prospettata, in modo da consentire l’espletamento di
indagini mirate, pur nel rispetto dell’obbligo di
provvedere “senza ritardo”, cioè nei primi giorni
successivi all’emersione della notizia di reato.
Il denunciante non deve svolgere indagini, né
effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto, ma
deve agire in modo da evitare ogni rischio di
inquinamento della prova.
Bisognerebbe creare una pagina di informazione
chiamandola con il nome di tante stelle.
senza aggiungere nessun tono politico.
ASPETTI LEGISLATIVI DELLA VIOLENZA ALLE DONNE
La Legge 15 febbraio 96 n. 66
ha modificato la norma in tema
di violenza sessuale.
Un importante elemento di novità
è costituito dal fatto che tale
reato, disciplinato dall’art. 519 c. p
., precedentemente inserito nel Titolo
IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) Capo I (Dei
delitti contro la libertà sessuale)
è passato a costituire l’art. 609 bis
facente parte del Titolo XII (Dei deli
tti contro la persona) Sezione II (Dei
delitti contro la libertà personale).
La Legge 23 aprile 2009 n. 38
: ha introdotto il reato di
‘stalking’ (letteralmente ‘Fare la po
sta’) mediante l’istituzione dell’art.
612 bis del codice penale.
Art. 612 bis c. p. (Atti persecutori): ‘Chiunque reiteratamente, con
qualunque mezzo, minaccia o molesta tal
uno in modo tale da infliggergli
un grave disagio psichico ovvero da
determinare un giustificato timore
per la sicurezza personale o propria o di una persona vicina o comunque
da pregiudicare in maniera rilevante
il suo modo di vivere, è punito, a
querela della persona offesa . . .’. I termini per la proposizione di
querela sono di sei mesi.
Precedentemente le ipotesi di reato venivano ricondotte ai
seguenti articoli:
Art. 612 c. p. (Minaccia): ‘Chiunq
ue minaccia ad altri un ingiusto
danno è punito a querela della persona offesa’.
Art. 660 c. p. (Molestia o disturbo alle persone): ‘Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o
disturbo è punito . . . ‘