Creato da: giampi1966 il 13/03/2006
Questo blog si propone di promuovere la politica come servizio e la coerenza dei politici con gli obbiettivi programmatici. Troppo spesso l'agire del politico è distante anni luce dal suo programma e da ciò che professa. Per poter rinascere la politica deve sapersi imporre alle varie pressioni e deve guardare lontano.

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LICENZA DI UCCIDERE I LAVORATORI IN NOME DEL PROFITTO

In contrasto estremo con le ultime sentenze (eternit e tissen) e con le prescrizioni dei magistrati, questo governo, voluto da Napolitano e appoggiato anche dal PD, rende più semplice uccidere i lavoratori in nome del profitto.

I cittadini (quelli onesti e lavoratori dipendenti) sono considerati da questo governo alla stregua di strumenti di produzione, da sfruttare fino a 70 anni, da rottamare all'occorrenza, da sostituire senza dar fastidio ai padroni in caso di morte o infortunio sul lavoro.

Naturalmente essendo macchine non devono protestare o rivendicare diritti e se consumano poco è meglio. La macchina poi si deve aggiustare solo se conviene e deve essere istruita solo per compiere il suo mestiere.

Estratto dal decreto semplificazioni:

(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività,  indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i  controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza  e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

 Questo blog appoggia le lotte eroiche della val di Susa NO TAV!!!!!

 
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atreju.1
atreju.1 il 01/03/12 alle 00:09 via WEB
E magari tra un pò gli toglieranno pure la pensione....lavoratori trattati come schiavi (che è ben diverso da servi....)
 
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