Creato da: giampi1966 il 13/03/2006
Questo blog si propone di promuovere la politica come servizio e la coerenza dei politici con gli obbiettivi programmatici. Troppo spesso l'agire del politico è distante anni luce dal suo programma e da ciò che professa. Per poter rinascere la politica deve sapersi imporre alle varie pressioni e deve guardare lontano.

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COSTITUZIONE ITALIANA PATRIMONIO DA PRESERVARE

Post n°2 pubblicato il 13 Marzo 2006 da giampi1966
 
Foto di giampi1966

Versione integrale dell'articolo che ho scritto e che è stato pubblicato in versione ridotta sul giornalino di circolo del mio partito.

Riforma Costituzionale.

La Costituzione italiana potrebbe sembrare ai più un argomento ostico, uno di quegli argomenti che solo pochi polverosi giuristi sono in grado di trattare compiutamente, ma non è proprio così, la Costituzione italiana è un testo a cui tutti debbono e possono avvicinarsi, in quanto è intrisa di passione, intelligenza, lungimiranza ed equilibrio, è stata fatta per tutti gli italiani e tutti gli italiani hanno il diritto di servirsene ed il dovere di conoscerla e difenderla.

Per capire ciò bisogna tornare al lontano 1943 con la cacciata di Mussolini e l’inizio della Resistenza che tutti conosciamo (in realtà anche prima ci sono stati molti episodi di opposizione al regime fascista), durante la lotta contro il comune nemico nazifascista infatti, si coagularono tutte le forze democratiche e tutte le intelligenze politiche del nostro paese che nel dopoguerra (1948) diedero alla luce questo prezioso documento.

E’ importante capire che l’attuale Costituzione , pur se modificata in alcune parti e in molte parti purtroppo disapplicata, è stato il frutto di un lungo e intenso lavoro di nobili ed intelligenti uomini politici e giuristi di un paese appena uscito da una guerra terribile e da una feroce dittatura ed anche contiene una serie di principi e soluzioni istituzionali ancora oggi rivoluzionarie ad esempio all’art. 3 dove sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese o all’art. 4 dove riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, inoltre la nostra Costituzione è stata strutturata in modo da garantire l’equilibrio ed il reciproco controllo tra i vari poteri dello Stato, la stessa struttura regionalista teneva conto della necessità del decentramento ma nel contempo conteneva i principi di solidarietà, uguaglianza ed unità di un paese che ormai era diverso dall’Italia post-unitaria di Carlo Cattaneo.

E’ quindi evidente come la riforma Costituzionale che questo Governo vorrebbe imporre (ma questa considerazione vale, anche con le dovute proporzioni, per la riforma imposta dal precedente Governo di centro-sinistra) nasce già sotto i peggiori auspici: riforma redatta frettolosamente, mancato coinvolgimento dell’opposizione, inesistenza di un solido substrato ideale e morale, uomini politici di un livello nettamente inferiore ai padri della Costituzione, presenza dei soliti interessi privati del premier.

Contenuti della Riforma:

Passiamo ora ad analizzare i contenuti del testo di riforma della II parte della Costituzione, approvato dall’aula del Senato con 170 voti favorevoli, 132 contrari e 3 astenuti, nella seduta di mercoledì 16/11/05 e pubblicato nella G.U. n. 269 del 18/11/05, naturalmente in questa sede non pretendiamo di trattare in modo approfondito la questione ma cercheremo di dare gli strumenti basilari per capire e magari approfondire successivamente.

Partiamo con uno schemino che riassume i principali cambiamenti strutturali e funzionali del parlamento.

 

PARLAMENTO

(durata 5 anni)

  

 CAMERA DEI DEPUTATI

Presidente

518 deputati + deputati a vita

età minima 21 anni

 

SENATO FEDERALE

Presidente

252 senatori + rappresentanti degli enti locali, senza diritto di voto

età minima 25 anni

 

“Commissione di conciliazione”

Convocata dai presidenti delle camere

30 deputati

30 senatori

 

COMPETENZE

Camera

Senato Federale

Congiunte

Regioni

Commiss. Conciliaz

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale sicurezza del lavoro;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

u)ordinamento della comunicazione;
v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
z) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

 

Il Senato può proporre, entro 30 giorni, modifiche ai disegni di legge approvati dalla Camera, sui quali comunque la Camera decide in via definitiva.

Le materie sulle quali il Senato ha una specifica competenza riguardano le materie concorrenti, lematerie cioè dove lo Stato fissa il quadro generale entro il quale le Regioni emanano la normativa specifica. In particolare:

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale.

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ordinamento della capitale;

Tributi locali, fondo perequativo, ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale;

Funzioni dello stato che ha la facoltà di sostituirsi agli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme (anche comunitarie) e trattati internazionali oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

 

Oltre alle materie concorrenti le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

nel caso di mancata approvazione di un disegno di legge deve proporre un testo unificato da sottoporre al voto delle due asssemblee.

Nuovi poteri del Governo

L’esecutivo potrà disporre di nuovi poteri e procedure, la clausola di essenzialità prevede che qualora il governo ritenga essenziali per l’attuazione del proprio programma delle modifiche ai disegni di legge sottoposti al Senato, può chiedere l’autorizzazione al Presidente della Repubblica affinché il Senato decida entro 30 giorni e in caso di mancato accoglimento delle modifiche decide la Camera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Inoltre i disegni di legge del Governo avranno una via preferenziale nel calendario dei lavori delle Camere. Se l’esecutivo lo chiede, verranno iscritti all’ordine del giorno e votati entro tempi certi.

Conflitti di competenza

Sono risolti dai presidenti delle assemblee i quali possono deferire la decisione ad un comitato paritetico composto da 4 deputati e 4 senatori

Presidente della Repubblica

Non sarà più il rappresentante dell’unità nazionale come nella Costituzione vigente, nominerà il vice presidente del CSM, il presidente del Cnel e delle Authority. L’età minima scende a 40 anni. L’assemblea elettiva sarà integrata da un maggior numero di delegati regionali.

Premierato

Nella nuova Costituzione non si parla più di Presidente del Consiglio, bensì di Primo Ministro. Crescono i suoi poteri. Nominerà e revocherà i ministri, al momento del suo insediamento non dovrà più ottenere la fiducia della Camera, si limiterà ad illustrare il suo programma sul quale la Camera dei deputati esprimerà un voto. Il Primo Ministro potrà porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera si esprima “con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo”. In caso di bocciatura il Premier deve dimettersi.

Norme anti ribaltone e sfiducia costruttiva

In qualsiasi momento la Camera potrà obbligare il Primo Ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia firmata almeno da 1/5 dei componenti (nella costituzione vigente è 1/10). Nel caso di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera. Ma può anche capitare che il Primo Ministro sia costretto a dimettersi (garante del meccanismo il Presidente della Repubblica) anche se ottiene la fiducia, se a votarla è una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.

Entra nella Costituzione anche la nozione di sfiducia costruttiva: i deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne, possono presentare una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro. In tal caso il Premier in carica si dimette e il Capo dello Stato nomina il Primo Ministro designato nella mozione.

Roma capitale

Incredibile Roma “ladrona” disporrà di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale.

Corte Costituzionale

La Consulta resta di 15 giudici ma aumentano quelli di nomina politica. 4 giudici, infatti, saranno nominati dal Presidente della Repubblica; 4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; 3 dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato Federale integrato, in questo caso, dai presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

C.S.M.

I membri “laici” saranno eletti per 1/6 dalla Camera e per 1/6 dal Senato Federale tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il vice presidente sarà nominato dal Capo dello Stato tra i componenti eletti dalle Camere e non più, come previsto dal testo vigente, dal Consiglio stesso.

Entrata in vigore

La riforma entrerà in vigore in tre tappe diverse: 1a eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per essere eletti al Colle, Authority, federalismo e interesse nazionale entreranno in vigore subito dopo l’eventuale superamento dello scoglio referendario, 2 a  Senato federale, iter legislativo, nuovi poteri del Capo dello Stato e premierato entreranno in Costituzione solo dal 2011, 3a l’ultima parte, quella riguardante la riduzione del numero dei parlamentari, dell’età per diventare deputati e della con testualità tra elezione del Senato federale e dei singoli consigli regionali, entrerà in vigore solo dal 2016.

Difendiamo la costituzione

E’intuitivo come la riforma sia stata concepita in netto contrasto con i principi e lo spirito della vigente carta costituzionale e che alcune norme introdotte e/o modificate avranno (se passeranno) un effetto dirompente sull’assetto costituzionale della Repubblica, in particolare viene estremamente ridotto il ruolo del Parlamento che, anche attraverso l’introduzione del premierato diventa un semplice ratificatore di decisioni prese dal premier e dal suo esecutivo, si manomettono e si depotenziano gli organi di garanzia assoggettandoli al potere politico, si fa passare un’idea di decentramento egoista a vantaggio delle regioni ricche che avranno un’assistenza sanitaria, un’organizzazione scolastica e una Polizia Locale differenti, così da spezzare l’unità giuridica e politica della Repubblica e annullare il diritto di uguaglianza e la pari dignità sociale delle persone, sancità dall’art. 3 della Costituzione vigente, senza contare i vari pasticci normativi introdotti dalla riforma.

Viva la Costituzione!

 www.salviamolacostituzione.it

 

 

 
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