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Pedofilia - Da Wikipedia - Parte 3/4

Post n°85 pubblicato il 08 Luglio 2009 da solonelcielo
 

Rapporti fra diversi stati

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso, vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese in cui è stato commesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.

Rapporti fra uno stato e una chiesa o un'associazione

Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il diritto canonico, e il diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il diritto canonico si interessa dei peccati, mentre il codice penale ha a che vedere solo con i reati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse.

È indispensabile non confondere sul piano giuridico la Chiesa Cattolica con il Vaticano. La Chiesa è una comunità internazionale (articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto dallo statuto di qualunque associazione. La Città del Vaticano, invece, è uno Stato, una monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto di essere guidato dal Papa e nulla più.

Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.

Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen Sollicitationis a seguito della riforma del codice di Diritto Canonico.

Già la Crimen Sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale, ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza (§73); per questi reati è prevista la pena massima possibile, cioè la riduzione allo stato laicale (§61).

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene (sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

Il tribunale ecclesiastico, data la sua natura e finalità, non ha autorità per chiedere al colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un processo da parte dello Stato, né a membri del tribunale o a testimoni oculari di denunciare il fatto[17].

Resta naturalmente per tutti l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile per impedire che eventuali atti di pedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico) comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni ecclesiali. [18] Lo stesso obbligo morale sussiste implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio una eventuale confessione del reo), che sono coperte dal segreto del confessionale, e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti a procedere a denunce penali.

Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del diritto canonico sia la legittimità del segreto del confessionale e in genere non sottopongono a processo quanti erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di atti penalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.

Le dichiarazioni della Chiesa cattolica

Per quanto riguarda le denunce di pedofilia nei confronti di sacerdoti cattolici, le dichiarazioni e i gesti di Benedetto XVI hanno assunto nel tempo i toni di una crescente condanna:

  • Ottobre 2006, Irlanda, uno dei Paesi più colpiti: il Pontefice parla di «enormi crimini» di fronte ai quali «è urgente adottare misure perché non si ripetano» e tra questa misure indica la necessità di «garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati» [19];
  • Aprile 2008, Usa: esprime «profonda vergogna» [20] e, su inziativa del cardinale di Boston, riceve cinque «vittime».
  • 19 luglio 2008, Giornata Mondiale della Gioventù, Sydney: «Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali devono essere portati davanti alla giustizia. ». Oltre a questa nuova dichiarazone, ribadisce l'invito a: «riconoscere la vergogna che tutti abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza». [21]. Come ultimo gesto prima di lasciare l’Australia a conclusione della 23ª Giornata mondiale della Gioventù, Benedetto XVI ha incontrato un gruppo rappresentativo (due uomini e due donne) di coloro che hanno subito abusi sessuali da parte del clero.

I documenti elaborati in precedenza si spingevano a un invito a «collaborare con la giustizia», su richiesta dell'autorità e ad indagini avviate, non parlando di obbligo di intraprendere un'iniziativa penale.

La pena perpetua di dimissione dallo stato clericale è la massima sanzione che il Tribunale Canonico può infliggere per casi di omosessualità e pedofilia.

Non vi sono encicliche o altri documenti scritti, che affermano il principio della collaborazione con le autorità giudiziarie.[senza fonte]

L'enciclica De delictis gravioribus, datata 18 maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi del pianeta, vieta gli ecclesiastici di testimoniare in tribunali civili, pena la loro scomunica. Il documento afferma che «nei Tribunali costituiti presso gli ordinari o i membri delle gerarchie cattoliche solamente i sacerdoti possono validamente svolgere le funzioni di giudice, promotore di giustizia, notaio e difensore» ribadendo che «le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio» e che si sarebbero dovuti attendere 10 anni, da quando le vittime avessero compiuto la maggiore età, per rivelare le accuse (ottenendo in questo modo la prescrizione dei reati, a quel punto non più perseguibili). Secondo il testo della Crimen solecitationis, il segreto è perpetuo e si estende anche dopo il termine del processo e la sentenza definitiva del tribunale canonico, e dunque non è un mero segreto processuale.

La Crimen sollicitationis obbliga, a pena di scomunica, il colpevole,chi ha subito le molestie, o chiunque abbia notizie certi su episodi di abuso sessuale a denunciarli al Tribunale Canonico o al sacerdote, comunque ad autorità ecclesiastiche, non civili. La Crimen sollicitationis del 1962 è stata superata dalla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983.

Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti giuridici

 
 
 
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