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Commissione Affari costituzionali – Ufficio di Presidenza
Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening
Audizioni in videoconferenza sul ddl n. 2394 (d-l 127/21 – estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening)
Art. 4 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a cinque giorni. 1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, e' assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.». 2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti: «9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate. 9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.». 3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Dal Codacons:
Dal prossimo 15 ottobre 2021, il possesso di una valida certificazione verde Covid-19, il cosiddetto “Green Pass”, sarà necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
Sebbene la tematica sia ancora oggetto di discussione in sede parlamentare, gli adempimenti e le implicazioni per il datore di lavoro sono chiari e vanno assicurati in tempo utile per non incorrere in sanzioni.
Tra i tanti obblighi, di cui le aziende non sono a conoscenza, Vi è quello di tenere – e porre nella conoscenza dei propri dipendenti – una apposita procedura di controllo della certificazione verde, da mostrare nel caso in cui ci fosse un controllo ad opera delle pubbliche autorità.
Lo Studio Legale Rienzi in collaborazione con l’associazione Codacons ha organizzato per l’11 Ottobre ore 16,30 un webinar gratuito “Green pass: gli obblighi per il datore di lavoro”
Per iscriversi gratuitamente al webinar cliccare il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3166905067942403343
Nel corso della conferenza web si potranno sottoporre agli Avvocati dello Studio domande e richieste di chiarimenti.