Art. 494 Sostituzione di persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,

al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,

con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi

di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,

titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,

impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione, minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili.

Al tal fine si rammenta che :

– a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’ comma)…
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

– a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.

Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552

Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss

 

Art. 494 Sostituzione di personaultima modifica: 2023-11-04T08:56:02+01:00da xunfioreinunastanza
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