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Istigazione al suicidio.

Post n°439 pubblicato il 23 Luglio 2021 da lontano.lontano
 

Di seguito copio l'articolo 580 del codice penale, in materia di:
Istigazione o aiuto al suicidio
che recita:


Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [c.p. 29, 32, 50, 583].
Le pene sono aumentate [c.p. 64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio [c.p.p. 575, 576, 577].

Tale norma sarà da me adoperata per denunciare chiunque tenti in qualsiasi modo di farmi suicidare tramite la somministrazione di un siero genico sperimentale.
Detta prassi si configura quale reato perchè chiunque induca una persona ad una prassi lesiva per la sopravvivenza della stessa, con ogni metodo di convinzione, lecito oppure no, è responsabile del rischio alla quale, consapevolmente la espone e, pertanto, di detto rischio se ne deve assumere ogni responsabilità.

 
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