ROSATELLUM BIS, LA FIDUCIA SFIDUCIA IL PARLAMENTO E STRASBURGO

rosatellum bis

Cadono le braccia al cittadino italiano che, per quanto gli è possibile, tenta di informarsi per cercare di capire i meccanismi che regolamentano il funzionamento della propria democrazia. Egli sa bene, o almeno così credeva di sapere fino a ieri, che è la Costituzione lo spirito guida su cui si fondano l’operato dello Stato, le sue Istituzioni e le sue leggi.

Di conseguenza, palesemente spaesato, si domanda come sia possibile che il governo ponga la fiducia sull’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale, ribattezzata Rosatellum bis, visto che l’articolo 72 della Costituzione stabilisce tra l’altro che

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera (per Camera si intendono entrambi i rami del Parlamento, ossia Camera e Senato n.d.r.) è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 7679], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81]..

Ossia l’approvazione della legge elettorale deve essere discussa e votata dai parlamentari anziché sottoposta al vincolo del governo, così come invece accade con il voto di fiducia.

In pratica, ponendo la fiducia, il governo esautora il Parlamento della propria funzione legislativa, riducendo la figura del parlamentare a quella di mero scaldabanco e “pianista” al servizio non dello Stato ma del partito.

È vero che, da quando con un escamotage incostituzionale che caratterizzava le precedenti due leggi elettorali – Porcellum e Italicum – i nostri governanti ci impediscono di scegliere il candidato, votando solo lista – chi deve sedere in Parlamento lo decidono a monte le Segreterie dei partiti –, la funzione degli elettori si è drasticamente depotenziata, premesso che prima di ciò fosse potente. Ma almeno fino a quando potevamo sceglierci il candidato, oltre al partito, un minimo di parvenza di importanza noi elettori l’avevamo. Non fosse altro perché chi si candidava nella nostra “circoscrizione” era costretto a incontrarci nei vari cinema, teatri, piazze o sezioni di partito per ascoltare le nostre necessità e farsi garante che, se fosse stato eletto, avrebbe fatto di tutto per risolverle.

Da quando invece votiamo solo la lista noi elettori siamo costretti a sorbirci le promesse da marinaio dei vari leader di partito, puntualmente disattese all’indomani del voto. Perché chi vince, allorché occupa la stanza dei bottoni, scopre che chi lo ha preceduto gli ha lasciato in eredità “disastri” economici cui si può rimediare solo comportandosi in maniera completamente opposta rispetto a come si era promesso di fare in campagna elettorale.

Poiché anche il Rosatellum bis prevede 2/3 degli eletti scelti con le liste bloccate, e il rimanente comunque da scegliersi tra 3 a 5 candidati imposti sempre dai partiti, anche l’attuale legge elettorale in fase di approvazione presenta gli stessi aspetti di incostituzionalità per cui la Consulta bocciò prima il Porcellum e poi l’Italicum di renziana memoria – sì, quello stesso Italicum che secondo Renzi tutta l’Europa ce l’avrebbe copiato… –

Ergo anche il Rosatellum bis è a rischio bocciatura da parte della Corte Costituzionale.

Quello che fa rabbia è che, seppure venisse avviato un procedimento per stabilirne la costituzionalità o meno, esso avrebbe inizio dopo almeno un anno dalla sua approvazione.

Dato che con ogni probabilità si voterà nella prossima primavera, alto è il rischio di ritrovarci con l’ennesimo Parlamento incostituzionale, anomalia tutta italiana!

Può mai essere che i nostri politici non riescono a fare una legge elettorale che rispecchi senza opacità i canoni costituzionali che definiscono chiaramente il cittadino quale anima della democrazia?

Faccio inoltre presente che nel 2003 una sentenza della Corte di Strasburgo stabilì che “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione».

Per intenderci si tratta di quella stessa Corte di Strasburgo che il 22 novembre dovrà valutare il ricorso presentato da Silvio Berlusconi contro la propria decadenza da parlamentare e incandidabilità stabilita dalla legge Severino.

Possibile che il parere della Corte di Strasburgo risulta fondamentale allorché deve stabilire se un pregiudicato può essere reintegrato nelle liste elettorali. Ma va poi messo in archivio quando si deve decidere con quale legge elettorale si dovrà votare?

ROSATELLUM BIS, LA FIDUCIA SFIDUCIA IL PARLAMENTO E STRASBURGOultima modifica: 2017-10-11T14:12:23+02:00da kayfakayfa