L’utente che insulta

ESEMPI DI OFFESE SUL WEB e FRASI DIFFAMATORIE SANZIONABILI. Scopri quando  le offese sui social sono o non sono perseguibili

Dare dell'idiota è reato? Guida pratica sugli insulti e la legge | Parolacce

Insultare e offendere: cosa si rischia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONDOTTA

L’utente che insulta, con un commento ad un post su un social network, dinanzi agli altri iscritti, va incontro, eventualmente, a rimozione del contributo e ban dalla piattaforma.

Finisce qui? Sebbene l’internauta medio possa ritenere che sia così, interpretando il mondo virtuale alla pari di un gioco, con regole ad hoc e conseguenze solo virtuali, la risposta è negativa. Anzi, le conseguenze non sono solo reali, ma altresì aggravate, poiché in potenza acuite dal “mezzo di pubblicità” di cui al suddetto precetto penale.

Partendo dall’esempio del social network, e focalizzandoci sulla “rete sociale” più nota e diffusa, così la sentenza n. 24431/2015 della Corte di Cassazione: “la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca di Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano … rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti” [4].

Il post o commento denigratorio su Facebook integra, pertanto, la fattispecie tipizzata di cui all’art. 595 c.p., suscettibile di estendersi, per concorso, a coloro i quali condividano, fomentino, o solo inseriscano reazioni positive (like, cuore, etc.) [5]. In realtà, va segnalato come, in riferimento ad una discussione telematica ove alcuni soggetti avevano espresso apprezzamento ed approvazione verso frasi (offensive) di altri, gli Ermellini (Cass., sez. V, 21.9.2015, n. 3981, Quotidiano Giuridico, 2016) non hanno rilevato “una volontaria adesione e consapevole condivisione” e dunque la condotta “non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente”.

Si apre, quindi, la questione del “rilancio”: in definitiva, guardando al contesto della rete e, in particolare, a quella dei social network, determinante sarà la valutazione del singolo comportamento che ha contribuito alla c.d. viralità con uno share, un re-post, un retweet, finanche un like (gesto che fa comparire la notizia sull’altrui homepage).

E così su Twitter, su Instagram, su LinkedIn, accomunati dalla intrinseca idoneità a causare pubblicizzazione e diffusione dell’atto offensivo.

Solo la sussistenza della provocazione [6] ovvero dell’esercizio del diritto di critica possono scriminare il comportamento in esame.

Il menzionato diritto di critica [7] è ciò che, nella stragrande maggioranza dei casi, esclude alla base la perseguibilità, ad esempio, di recensioni negative, seppur aspre ed al limite della continenza espressiva, sul sito TripAdvisor [8].

In merito, tuttavia, si annoti che risulta difficoltoso superare lo schermo fissato dal detto esercizio del diritto di critica e quindi dimostrare, anzitutto, la sussistenza dell’antigiuridicità; in ogni caso, il sito in questione prevede specifica pagina di notice and takedown, ove segnalare contenuti ritenuti diffamatori [infra “La tutela”].

LA PROVA

Diffamazione online- BrunoSaetta.it

L’utente che insultaultima modifica: 2021-12-02T16:12:01+01:00da ilcorrierediroma
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